
Ayuda Directa Onlus Italia - Via Roma, 135 - 23032 - Bormio (SO) - Italia
www.ayudadirecta.org - info@ayudadirecta.org - C.F.: 00788130144 - P.IVA: 00788130144
ART. 1- DENOMINAZIONE
E’ costituita l’associazione "AYUDA DIRECTA" - ONLUS
L’associazione è soggetta alle disposizioni del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 ed alla connessa normativa presente e futura.
ART. 2 - SEDE E DURATA
L’Associazione ha sede in Bormio (SO), Via Roma, 135 e ha durata illimitata.
ART. 3 - SCOPO
L’Associazione non ha fini di lucro e svolge la propria attività, in Italia ed all’estero, nel settore dell’assistenza sociale, socio-sanitaria, dell’istruzione, dell’attività formativa in genere e della beneficenza, per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e si inibisce lo svolgimento di attività diverse, ad eccezione di quelle direttamente connesse alle proprie. L’Associazione si propone i seguenti obiettivi principali:
a) l’assistenza alle persone con particolare riguardo ai minori di età, bisognosi di aiuto, sofferenti, in stato di indigenza o malati, di qualsiasi livello sociale, credo religioso o nazionalità;
b) il coordinamento e l’assistenza alle società affiliate ai fini di facilitare la loro attività di promozione ed i programmi indirizzati alla realizzazione dello scopo statutario;
c) l’assistenza alle società affiliate nei rapporti con enti pubblici o società private per il finanziamento e la gestione delle finalità statutarie;
d) la fornitura di informazioni e l’istruzione specialistica per la preparazione e l’addestramento di personale volontario o retribuito;
e) la promozione di corsi specializzati, riunioni conferenze o incontri finalizzati allo scopo statutario; Per realizzare gli obiettivi statutari l’associazione intende:
f) promuovere azioni atte ad informare il pubblico sulla necessità del volontariato per garantire dignità e un’accettabile qualità della vita alle persone bisognose;
g) raccogliere e rendere disponibili alle società affiliate ed al pubblico libri, monografie, studi, filmati, diapositive, cassette audio/video e ogni materiale di documentazione;
h) promuovere la raccolta di fondi, elargizioni, donazioni in denaro o beni mobili o immobili, contributi, prestiti o sovvenzioni da destinare ai fini dell’associazione, anche attraverso collaborazioni con associazioni, fondazioni od enti, italiani od esteri, aventi scopi simili od analoghi a quelli dell’associazione;
i) promuovere la costituzione di associazioni, i cui scopi siano simili a quelli della presente, nonché di società commerciali i cui utili siano destinati al finanziamento dell’associazione. L’associazione potrà inoltre prendere in affitto, acquistare o ricevere in prestito e uso o in proprietà fabbricati o locali ad uso ufficio, abitazione o altri, da destinarsi alla realizzazione degli scopi statutari. Per gli stessi fini potrà inoltre concedere in affitto, dare in prestito ed uso o vendere fabbricati o locali di proprietà dell’associazione.
ART. 4 - ASSOCIATI
L’associazione raccoglie associati volontari, persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, club di servizio, associazioni e fondazioni riconosciute e approvate dal Consiglio di amministrazione. Tali associati non assumono alcuna responsabilità oltre al versamento volontario delle rispettive quote associative. Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie:
Associati effettivi.
Sono associati effettivi le persone, le società, gli enti che contribuiscono all’attività dell’associazione mediante il versamento di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio di amministrazione.
Associati sostenitori.
Sono associati sostenitori le persone, le società o gli enti, club di servizio o altro, ammessi dal Consiglio di amministrazione, che contribuiscono in modo rilevante all’attività dell’associazione mediante l’assunzione di costi ed oneri dell’associazione stessa oppure mediante il versamento di una sola quota associativa in denaro nell’ammontare fissato dal Consiglio di amministrazione.
Associati onorari.
Sono associati onorari coloro ai quali il Comitato dei soci promotori conferisce tale qualità, anche senza il versamento di contributi, ritenendoli in grado per attività, titoli o qualità di offrire all’associazione contributo d’opera e di prestigio.
Società affiliate.
Sono società affiliate quelle società che sottoscriveranno un contratto di affiliazione con l’associazione garantendo:
a) di adottare e perseguire i principi di Ayuda Directa e di lavorare secondo le direttive dell’associazione stessa;
b) di versare annualmente una quota associativa fissata dal Consiglio di amministrazione.
La qualità di associato si perde per dimissioni, decesso, estinzione, esclusione, indegnità o automaticamente per morosità superiore ad un anno per i soli associati effettivi. Le dimissioni sono consentite a qualsiasi associato in ogni momento senza preavviso né diritto a rimborso della quota versata. L’esclusione è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio di amministrazione nei confronti dell’associato, che danneggi moralmente o materialmente l’associazione. L’indegnità verrà deliberata dall’assemblea degli associati a maggioranza semplice. L’associazione assicura la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
ART. 5 - PATRIMONIO ASSOCIATIVO E MEZZI FINANZIARI
Il patrimonio è costituito, oltre che dalle quote associative di cui all’art. 4, anche da sovvenzioni pubbliche e private, e quindi:
a) da conferimenti in denaro, beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’associazione;
b) dai versamenti degli associati;
c) da erogazioni, donazioni e lasciti;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. Le entrate dell’associazione saranno costituite:
e) dalle quote associative;
f) dai fondi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
g) da somme versate ad altro titolo, ma sempre inerenti al raggiungimento degli scopi dell’associazione;
h) da interessi attivi su fondi depositati o su investimenti in beni mobili o rendite finanziarie o immobiliari;
i) da rimborsi spese o proventi derivanti da fornitura di servizi.
ART. 6 - ORGANI ASSOCIATIVI Sono organi dell’associazione:
a) Il Presidente e il Vice Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) l’Assemblea degli associati;
Il Consiglio di amministrazione potrà attribuire emolumenti a persone o consulenti che rivestono particolari incarichi. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 7 - IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente dell’associazione è Presidente del Consiglio di amministrazione, ne ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti ai fini statutari. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza.
ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, nominati dall’assemblea. Esso dura in carica per tre esercizi associativi. Nella sua prima riunione nomina il Presidente e il Vice Presidente ad eccezione dei primi che vengono nominati con l’atto costitutivo. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare al Presidente e ai singoli consiglieri parte delle proprie attribuzioni. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli e gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, l’intero Consiglio si intende decaduto e deve essere convocata l’Assemblea degli associati per provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, delibera sull’ammissione ed esclusione degli associati - per i quali determina ogni anno le quote associative - formula il programma annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea sull’attività svolta, predispone annualmente i bilanci preventivi e consuntivi, delibera l’accettazione di lasciti, donazioni contribuzioni varie, l’acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili e immobili, nonché la sottoscrizione di contratti di mutuo, la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni associativi e di fideiussioni. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota associativa. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di più della metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, in quella sede nominato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio possono essere anche tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
ART. 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno, non più tardi del 30 aprile, dal Consiglio di amministrazione per deliberare sull’attività dell’associazione e sui suoi bilanci. L’assemblea si convoca mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato oppure mediante affissione nella sede dell’associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede associativa, nonché fuori dal territorio dello Stato italiano. L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto. Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio di amministrazione. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente. II Presidente dell’assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. In prima convocazione le assemblee sono validamente costituite con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno la metà più uno degli associati in regola con le quote associative mentre in seconda convocazione sono validamente costituite quale che sia il numero degli associati presenti ed in regola con le quote associative. Esse deliberano con la maggioranza dei voti degli associati presenti.
ART. 10 - ESERCIZIO ASSOCIATIVO E BILANCIO
L’esercizio associativo si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio associativo il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, che dovrà essere presentato per la sua approvazione all’assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, sempre che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell’associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 11- LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
a) il libro dei verbali delle assemblee;
b) il libro dei verbali del Consiglio di amministrazione;
c) il libro degli associati;
d) il libro giornale;
e) il libro inventari;
tutti quegli altri libri o registri prescritti dalla normativa fiscale vigente e futura.
ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Lo scioglimento dell’associazione non potrà essere proposto che da una riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione, convocata espressamente e la deliberazione dovrà essere assunta con il voto favorevole di almeno la metà dei membri di esso. Detta deliberazione dovrà essere sottoposta all’assemblea degli associati, che, assumendo la deliberazione definitiva di messa in liquidazione, nominerà uno o più liquidatori. In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra associati ed associazione e/o comunque qualsiasi controversia derivante dall’applicazione del presente statuto, sarà deferita con competenza esclusiva ad un collegio arbitrale di tre membri, scelti uno da ciascuna parte ed il terzo dai primi due. Qualora una parte non designasse il proprio arbitro o i primi due non si accordassero sulla nomina del terzo, la designazione sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Sondrio ad istanza delle parti o dell’arbitro diligente, notificata alle altre parti o all’altro arbitro. Tale designazione non potrà avvenire che dopo dieci giorni dalla notifica di cui sopra ove, nel frattempo, non si sia provveduto ai sensi del precedente comma. Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole composizione ed è esonerato da ogni formalità di procedura. Nella denominazione sociale ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’associazione farà uso dell’acronimo "ONLUS".
ART. 13 - RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
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• Statuto (in lingua spagnola)
• Fondatori
• Stiftung
• Vorstand
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Aktualisiert 06/01/2009
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